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Sez. 3, Sentenza n. 4221 del 22/12/1975 (Rv. 378580 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - IMPUGNAZIONE PRINCIPALE PER LE SPESE GIUDIZIALI - IMPUGNAZIONE INCIDENTALE PER IL MERITO - TERMINI ORDINARI - OSSERVANZA.*
Stato
decisa il 1975-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378580-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - IMPUGNAZIONE PRINCIPALE PER LE SPESE GIUDIZIALI - IMPUGNAZIONE INCIDENTALE PER IL MERITO - TERMINI ORDINARI - OSSERVANZA.*

Qualora la parte vittoriosa nel merito proponga impugnazione solo in ordine alla statuizione relativa alle spese, l'impugnazione incidentale della controparte, che investa il merito della decisione, assume il carattere di gravame autonomo, perche fondata su un interesse non derivante dall'impugnazione principale, e va quindi spiegata, a pena d'inammissibilita, nei termini perentori di cui agli artt 325 e 327 cod proc civ, ancorche nei modi previsti dagli artt 343 e 371 cod proc civ. (V 100/75, mass n 373265; 4261/74, mass n 372928).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 343, Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)