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Sez. 2, Sentenza n. 2712 del 23/03/1999 (Rv. 524457 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - IN GENERE | Vizi redibitori e mancanza di qualità della cosa venduta - Nozione e differenze - Consegna di "aliud pro alio" - Nozione - Differenza rispetto ai vizi redibitori e alla mancanza di qualità.
Stato
decisa il 1999-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/524457-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - IN GENERE

I vizi redibitori e la mancanza di qualità si distinguono dall'ipotesi di consegna di "aliud pro alio" che dà luogo ad una ordinaria azione di risoluzione contrattuale svincolata dai termini e dalle condizioni di cui all'art. 1495 cod. civ. la quale ricorre quando la diversità fra la cosa venduta e quella consegnata incide sulla natura e, quindi, sulla individualità, consistenza e destinazione di quest'ultima, sì da ritenere che appartenga ad un genere del tutto diverso da quello posto a base della decisione dell'acquirente di effettuare l'acquisto o che presenti i difetti che le impediscano di assolvere alla sua funzione naturale o a quella concreta assunta come essenziale dalle parti (cosiddetta inidoneità ad assolvere la funzione economico - sociale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1495

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)