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Sez. 1, Sentenza n. 44152 del 05/11/2003 Cc. (dep. 18/11/2003) Rv. 226691 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SOGGIORNO COATTO | Autorizzazione all'allontanamento per motivi diversi da quelli gravi di salute - Deroghe per partecipazione ai processi e per gravi motivi di famiglia - Possibilità - Condizioni - Fattispecie relativa a colloquio in carcere con familiare - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-11-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226691-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SOGGIORNO COATTO

La prescrizione dell'obbligo di soggiorno in un determinato comune può essere temporaneamente modificata per ragioni gravi e comprovate di salute ed anche per ragioni di famiglia (o di lavoro) parimenti gravi e comprovate, ossia di contingenti ragioni familiari che rendano assolutamente necessario ed urgente, pena gravi conseguenze, l'allontanamento dal luogo di soggiorno coatto della persona sottoposta a misura di prevenzione. (Nel caso di specie, la Corte ha annullato un decreto che autorizzava l'allontanamento per effettuare un colloquio con un familiare in carcere, in quanto non risultavano prospettate le gravi ragioni che rendevano indifferibile il concesso colloquio diretto, in luogo della modalità telefonica).

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)