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Sez. 6, Sentenza n. 21653 del 08/04/2026 Cc. (dep. 11/06/2026) Rv. 290201-03

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI | Rischio di sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti - Valutazione - Informazioni “mediate” - Utilizzabilità - Sussistenza - Condizioni.
Stato
decisa il 2026-04-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/290201-03

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI

In tema di estradizione per l'estero, la valutazione del rischio di sottoposizione dell'estradando a trattamenti inumani o degradanti, ex art. 705, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., può effettuarsi anche alla stregua di informazioni "mediate", non aventi natura di prova in senso tecnico, quali rapporti di organismi sovranazionali, relazioni di organizzazioni non governative, informazioni provenienti da singoli e fatti notori, purché tali elementi siano attendibili ed idonei a rappresentare, in modo concreto e attuale, la situazione dello Stato richiedente.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 com. 2 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 187 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 189 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)