Sez. 3, Sentenza n. 6448 del 23/04/2003 (Rv. 562416 - 01)
RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI - ESECUZIONE COATTIVA - IN GENERE | Procedimento di esecuzione forzata in base ad ingiunzione di pagamento ex R.D. n. 639 del 1910 notificata oltre il termine di novanta giorni di cui all'art. 481 cod. proc. civ., ed in modo nullo - Giudizio di opposizione a sanzione amministrativa - Pendenza - Pregiudizialità - Rapporto - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI - ESECUZIONE COATTIVA - IN GENERE
La nullità degli atti che costituiscono la sequenza attraverso la quale si snoda l'esecuzione forzata (la cui disciplina generale dettata dal codice di procedura civile si applica anche alle discipline speciali - come quella in tema di riscossione coattiva delle entrate tributarie ex R.D. n. 639 del 1910 - in quanto dalle stesse non derogata) deriva dalla violazione delle norme che li disciplinano, e non già dal fatto che esista o meno il credito per la cui riscossione coattiva si agisce sulla base del titolo esecutivo, in quanto in caso di contestazione del credito indicato nel titolo esecutivo spetta al giudice chiamato a conoscerne adottare eventuali provvedimenti idonei a far venir meno l'esigibilità del detto credito o l'esecutorietà del titolo. Ne consegue che non sussiste alcun rapporto di pregiudizialità tra la decisione del procedimento di esecuzione forzata in base ad ingiunzione di pagamento ai sensi del suindicato R.D. n. 639 del 1910, notificata oltre il termine di novanta giorni - di cui all'art. 481 cod. proc. civ.- ed in modo nullo, e la decisione del procedimento di opposizione a sanzione amministrativa pecuniaria pendente avanti al giudice amministrativo.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 481
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)