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Sez. L, Sentenza n. 13006 del 05/09/2003 (Rv. 566590 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE | Procedimento ex artt. 287 ss. cod. proc. civ. - Funzione - Ambito di applicazione.
Stato
decisa il 2003-09-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566590-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE

Il procedimento di correzione di errori materiali disciplinato dagli artt. 287 ss. cod. proc. civ. è funzionale alla eliminazione di errori di redazione del documento cartaceo qualora palesemente emerga l'incongruenza della materiale esteriorizzazione del pensiero rispetto al concetto ad esso sotteso, concretandosi, alfine, in un difetto di corrispondenza tra l'ideazione e la sua materiale rappresentazione grafica, ipotesi diversa da quella in cui si deduca, viceversa, che il giudice ha omesso di pronunziare su una domanda, giacché in tale caso si censura non già la mera manifestazione della volontà del giudicante bensì la sua stessa volontà, quale asseritamente contraria a principi giuridici o logici.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)