Sez. L, Sentenza n. 5897 del 07/11/1981 (Rv. 416654 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - GIUDIZIO RELATIVO ALLA GRAVITÀ DELLE INFRAZIONI COMMESSE DAL LAVORATORE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - GIUDIZIO RELATIVO ALLA GRAVITÀ DELLE INFRAZIONI COMMESSE DAL LAVORATORE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
Il giudizio circa la gravità delle infrazioni commesse da parte di un lavoratore subordinato e la loro attitudine a costituire giustificato motivo di licenziamento si risolve in un apprezzamento di fatto, demandato al giudice del merito ed incensurabile in Sede di legittimità, se adeguatamente motivato.*
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)