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Sez. L, Sentenza n. 5897 del 07/11/1981 (Rv. 416654 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - GIUDIZIO RELATIVO ALLA GRAVITÀ DELLE INFRAZIONI COMMESSE DAL LAVORATORE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1981-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416654-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - GIUDIZIO RELATIVO ALLA GRAVITÀ DELLE INFRAZIONI COMMESSE DAL LAVORATORE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*

Il giudizio circa la gravità delle infrazioni commesse da parte di un lavoratore subordinato e la loro attitudine a costituire giustificato motivo di licenziamento si risolve in un apprezzamento di fatto, demandato al giudice del merito ed incensurabile in Sede di legittimità, se adeguatamente motivato.*

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)