Sez. L, Sentenza n. 6121 del 26/11/1984 (Rv. 437768 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - INFRAZIONE DISCIPLINARE - IDONEITÀ A DETERMINARE IL LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - INFRAZIONE DISCIPLINARE - IDONEITÀ A DETERMINARE IL LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Ai fini del giudizio sulla Rilevanza di una determinata infrazione disciplinare e sulla sua idoneità a determinare il licenziamento del lavoratore non è sufficiente rilevare l'idoneità astratta di un determinato fatto a ledere in qualche modo il vincolo di fiducia tra le parti del rapporto di lavoro, ma è necessario accertare in concreto se, in relazione alla natura ed alla qualità del singolo rapporto intercorso fra le parti, alla posizione che in esso abbia avuto il prestatore d'opera e, quindi, alla qualità ed al grado del particolare vincolo di fiducia che quel rapporto comporta, la specifica Mancanza commessa dal dipendente, considerata e valutata non solo nel suo contenuto obiettivo, ma anche nella sua portata soggettiva, specie in relazione alle particolari circostanze e condizioni in cui è stata posta in essere, ai suoi motivi ed ai suoi effetti ed all'intensità dell'elemento intenzionale dell'agente, risulti, obiettivamente e soggettivamente, tale da ledere gravemente, sì da farla venir meno la fiducia che il datore di lavoro deve poter riporre nel proprio dipendente in quel particolare rapporto, accertando altresì se l'infrazione commessa - nel rispetto di un principio generale di ragionevolezza e di proporzione - fosse di entità tale da legittimare il licenziamento o da consentire una sanzione meno grave. (V 2981/83, mass n 427893; (V 2981/83, mass n 427894; (V 2981/83, mass n 427895; (V 5897/81, mass n 416654; (V 5368/81, mass n 416086; (V 1526/81, mass n 412184; (V 4632/80, mass n 408451).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)