Sez. U, Ordinanza n. 12940 del 22/10/2001 (Rv. 549786 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI | Servizio sanitario nazionale - Strutture sanitarie private - Passaggio dal sistema delle convenzioni a quello dell'accreditamento (D.Lgs. n. 502 del 1992) - Qualificazione dei rapporti come concessioni "ex lege" di attività di servizio pubblico - Controversie relative al contenuto delle convenzioni - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Cause connesse relative al pagamento dei corrispettivi - Attrazione nella giurisdizione del giudice amministrativo - Necessità - Fattispecie anteriore alla nuova disciplina del riparto della giurisdizione in materia di pubblici servizi (art. 7 legge n. 205 del 2000).
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
Nel nuovo regime delle convenzioni con il servizio sanitario nazionale, derivante dall'entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e contraddistinto dal passaggio dal sistema delle convenzioni a quello del cosiddetto accreditamento (art. 7 D.Lgs. citato), i rapporti fra le strutture private e gli enti pubblici preposti all'attività sanitaria, pur dovendosi ora qualificare come concessioni "ex lege" di attività di servizio pubblico, non hanno mutato la loro natura concessoria; pertanto, le controversie che abbiano per oggetto principale la determinazione del contenuto di tali concessioni rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto rappresentano cause pregiudiziali rispetto a quelle riguardanti il pagamento dei corrispettivi, e quindi attraggono queste ultime nella propria giurisdizione (principio affermato in relazione a fattispecie cui non era applicabile "ratione temporis" la nuova disciplina della giurisdizione in materia di pubblici servizi, ex art. 7 legge 21 luglio 2000 n. 205).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 8 CORTE COST. PENDENTE, Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)