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Sez. L, Sentenza n. 709 del 02/02/1985 (Rv. 438916 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - BASE IMPONIBILE - EROGAZIONI EFFETTUATA DAL DATORE DI LAVORO IN DIPENDENZA DEL RAPPORTO DI LAVORO - NOZIONE - OBBLIGAZIONI POSTE A CARICO DEL DATORE DI LAVORO IN SEDE DI DEFINIZIONE TRANSATTIVA SULLA LEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO - SOMME RISPETTIVAMENTE DOVUTE IN DIPENDENZA DEL RAPPORTO DI LAVORO - E NON - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1985-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438916-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - BASE IMPONIBILE - EROGAZIONI EFFETTUATA DAL DATORE DI LAVORO IN DIPENDENZA DEL RAPPORTO DI LAVORO - NOZIONE - OBBLIGAZIONI POSTE A CARICO DEL DATORE DI LAVORO IN SEDE DI DEFINIZIONE TRANSATTIVA SULLA LEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO - SOMME RISPETTIVAMENTE DOVUTE IN DIPENDENZA DEL RAPPORTO DI LAVORO - E NON - ACCERTAMENTO - CRITERI.*

Al fine dell'assoggettamento a contribuzione assicurativa, secondo la previsione dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153, le erogazioni effettuate dal datore di lavoro sono da considerarsi "in dipendenza" del rapporto di lavoro, quando in esso trovino causa immediata e diretta, assumendo funzione corrispettiva della prestazione lavorativa, sia pur senza un rigoroso vincolo di sinallagmaticità. Pertanto, con riguardo alle obbligazioni che vengano poste a carico del datore di lavoro in Sede di definizione transattiva di una controversia insorta sulla legittimità del licenziamento, il suddetto requisito è ravvisabile per le somme che siano dovute per la prosecuzione del rapporto, ove sia prevista la reintegrazione nel posto di lavoro, oppure, ove non sia prevista tale reintegrazione, che trovino causa nel rapporto cessato, mentre va escluso, nella seconda delle indicate ipotesi, per le somme che risultino dovute esclusivamente in forza del negozio transattivo ed in relazione alla sua funzione di eliminare la controversia, e che trovino quindi, dell'ormai esaurito rapporto di lavoro, mera occasione e non titolo. (V 4605/82, mass n 422575; (V 5243/77, mass n 388887; (V 1927/76, mass n 380723).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1965, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)