Sez. 5, Sentenza n. 2674 del 09/05/2000 Cc. (dep. 27/06/2000) Rv. 216546 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - INTERESSE AD IMPUGNARE | Decreto di archiviazione per estinzione del reato - Motivazione che accoglie gli elementi dell'accusa - Sussistenza dell'interesse - Esclusione - Ragioni.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - INTERESSE AD IMPUGNARE
L'interesse a impugnare una decisione giurisdizionale va commisurato al dispositivo, non alla motivazione, quando si tratti di provvedimento inidoneo a spiegare qualsiasi efficacia in altri procedimenti. In tal caso l'eventuale contraddizione tra motivazione e dispositivo non è impugnabile, se quest'ultimo è conforme alla richiesta del soggetto processuale che si duole della prima, stante la carenza di un concreto e attuale interesse. (Fattispecie relativa a decreto di archiviazione per estinzione del reato. Alla stregua del suesposto principio la Corte ha affermato che neppure può dirsi abnorme il provvedimento del GIP che accolga in motivazione e nel merito le tesi dell'accusa circa la configurabilità del reato).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 408 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 411 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 411 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)