Sez. 6, Sentenza n. 25704 del 23/05/2003 Cc. (dep. 12/06/2003) Rv. 226048 - 01
SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - REQUISITI - DISPOSITIVO | Contrasto del dispositivo con la motivazione - Errore materiale - Ricorso alla motivazione - Legittimità - Fattispecie in tema di estradizione.
SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - REQUISITI - DISPOSITIVO
Stante il carattere unitario della sentenza, le cui parti - motivazione e dispositivo - si integrano naturalmente, concorrendo a rendere comprensibile la volontà espressa nel dispositivo, non sempre la loro divergenza determina un contrasto risolvibile con il criterio della prevalenza del dispositivo e deducibile con ricorso per cassazione. In particolare, se la divergenza dipende da un evidente errore materiale, obiettivamente riconoscibile, contenuto nel dispositivo, il contrasto è solo apparente ed è legittimo il ricorso alla motivazione per chiarire l'effettiva portata della motivazione al fine di individuare l'errore e di eliminarne gli effetti (in applicazione di tale principio la Corte ha rigettato il ricorso dell'estradando, che si doleva del fatto che la Corte di appello aveva dichiarato sussistenti le condizioni per l'estradizione, erroneamente indicando nel dispositivo la data del titolo estradizionale).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 546, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 125, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 704 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 704
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)