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Sez. 5, Sentenza n. 2042 del 22/01/1997 Ud. (dep. 05/03/1997) Rv. 208672 - 01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE | Dispositivo conforme alle richieste di una parte del processo che lamenti il contrasto della motivazione con esso - Impugnabilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1997-01-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208672-01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE

In tema di contrasto tra il dispositivo e la motivazione della sentenza, mentre è certo che debba essere sempre il criterio della prevalenza del dispositivo a guidare l'interpretazione della sentenza divenuta irrevocabile, è da escludere, invece, che un tale contrasto possa sempre essere dedotto come motivo di ricorso per cassazione. In particolare, il contrasto non è impugnabile se il dispositivo è conforme alla richiesta del soggetto processuale che si duole della motivazione, stante la carenza di un concreto e attuale interesse. (Nella specie, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato, che si doleva del fatto che la Corte di appello aveva negato in motivazione la sospensione condizionale della pena già riconosciuta in primo grado, pur mancando una impugnazione del pubblico ministero e pur avendo la stessa Corte, nel dispositivo, riducendo la pena principale, confermato nel resto sul punto la sentenza impugnata).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 125, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 546, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)