Sez. 3, Sentenza n. 10115 del 15/10/1997 (Rv. 508924 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE | Immobile ad uso promiscuo (abitativo e commerciale) - Canone pattuito inferiore alla misura legale per l'uso abitativo - "Maggior danno" consistente nella differenza - Onere probatorio del locatore - Prova presuntiva e fatto notorio - Ammissibilità.
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE
Se il locatore di un immobile ad uso promiscuo - abitativo e commerciale - ha convenuto un canone inferiore alla misura legalmente prevista per l'uso abitativo (art 12 legge 27 luglio 1978 n. 392), può assolvere all'onere probatorio incombentegli per ottenere dal conduttore, in mora nella restituzione e per il periodo in cui continua nel godimento dell'immobile, il "maggior danno" (art. 1591 cod. civ.) commisurato alla differenza tra i predetti importi, anche ricorrendo alle presunzioni, come quella, nella specie, desumibile dalla notoria (art. 115 cod. proc. civ.) insufficienza di alloggi abitativi ad equo canone, sì che, almeno in tale misura minima, la prova della richiesta per la differenza è da ritenere raggiunta.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 12 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1218
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)