Sez. L, Sentenza n. 29486 del 17/12/2008 (Rv. 606167 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE | Pensionamento anticipato previsto dall'art. 12, comma quinto, d.lgs. n. 468 del 1997 - Beneficiari - Lavoratori impiegati in progetti di lavori socialmente utili - Inclusione - Lavoratori titolari di trattamenti previdenziali direttamente utilizzati da amministrazioni pubbliche in attività socialmente utili - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE
In tema di lavori socialmente utili, beneficiari del pensionamento anticipato previsto dall'art. 12, comma quinto, lettera a), del d.lgs. 1 dicembre 1997, n. 468, in relazione agli articoli 1 e 7 del medesimo d.lgs., sono solo i lavoratori impiegati in progetti di lavori socialmente utili, di cui all'art. 1, comma secondo, lettere a), b) e c), e non anche i lavoratori, titolari di trattamenti previdenziali, direttamente utilizzati da amministrazioni pubbliche in attività socialmente utili, ai sensi dell'art. 1, comma secondo, lettera d), del citato d.lgs. n. 468 del 1997. (Nella specie, la S.C., nell'enunciare il principio su esteso, ha ritenuto che l'elemento discriminante ai fini del conseguimento del diritto al beneficio pensionistico richiesto non fosse costituito dal godimento o meno di uno dei trattamenti previdenziali di cui all'art. 4, comma 1, lett. c) e d) del d.lgs. n. 486 del 1997, quanto invece dall'essere stati essi destinati allo svolgimento di una delle attività indicate nell'art. 1, comma 2, lett. a), b) e c), definite mediante la predisposizione di appositi progetti, ovvero impiegati nelle prestazioni di attività socialmente utili realizzate alle condizioni di cui all'art. 7 del medesimo decreto).
Riferimenti normativi: Legge 28/11/1996 num. 608 CORTE COST., Decreto Legge 01/10/1996 num. 510 art. 1, Decreto Legisl. 01/12/1997 num. 468 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)