Sez. 1, Sentenza n. 4128 del 12/06/1997 Cc. (dep. 08/09/1997) Rv. 208429 - 01
COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA - MISURE CAUTELARI DISPOSTE | Caducazione automatica in assenza di rinnovazione - Termine di venti giorni - "Dies a quo" - È quello di arrivo degli atti al P.M. presso il giudice competente.
COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA - MISURE CAUTELARI DISPOSTE
Il termine di venti giorni entro il quale la misura cautelare disposta da giudice incompetente deve essere rinnovata, a pena di inefficacia, decorre dal momento in cui gli atti pervengono all'ufficio del P.M. presso il giudice competente per la rinnovazione, poiché tale ufficio, appena ricevuto il fascicolo, ha ampia possibilità di procurarsi tempestivamente dal corrispondente ufficio presso il giudice dichiaratosi incompetente quanto eventualmente mancante ai fini dell'attivazione della relativa procedura.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 27 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)