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Sez. 2, Sentenza n. 15086 del 30/06/2006 (Rv. 592921 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Opponente - Mancata comparizione alla prima udienza senza allegare e provare un legittimo impedimento - Conseguenze - Artt. 181 e 309 cod. proc. civ. - Inapplicabilità.
Stato
decisa il 2006-06-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592921-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Nel procedimento di opposizione all'ordinanza ingiunzione, nel caso in cui l'opponente non compaia alla prima udienza senza allegare o provare un legittimo impedimento, il giudice, a norma dell'art. 23, comma 5 della legge n. 689 del 1981, deve pronunciare immediatamente la convalida del provvedimento, essendo esclusa l'applicazione degli artt. 181 e 309 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 181 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 309 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 com. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)