diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 13975 del 16/06/2006 (Rv. 589823 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Assenza dell'opponente alla prima udienza - Conseguenze - Ordinanza di convalida del provvedimento opposto - Legittimo impedimento a comparire alla prima udienza - Deduzione e prova entro l'udienza fissata per la prima comparizione - Necessità - Deduzione e prova successive.
Stato
decisa il 2006-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/589823-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione, regolato dagli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981 n.689, il legittimo impedimento a comparire alla prima udienza, altrimenti sanzionato dal comma quinto dell'articolo 23 della legge suddetta con l'ordinanza di convalida del provvedimento opposto, deve essere valutato dal giudice sulla base delle allegazioni fatte pervenire dall'opponente all'udienza fissata per la prima comparizione senza che l'opponente stesso, assente in tale udienza, possa dedurlo successivamente, chiedendone la valutazione ai fini della revoca del provvedimento di convalida.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 com. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)