Sez. L, Sentenza n. 17078 del 22/08/2005 (Rv. 583377 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Incensurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie relativa all'interpretazione dell'intesa 1 giugno 1990 tra sindacati ed Acotral per la fornitura di vestiario ai dipendenti.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è devoluta al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da vizi la sentenza di merito secondo cui il verbale di intesa dell'1 giugno 1990 sottoscritto dall'ACOTRAL e dai sindacati autoferrotranviari, impegnando l'azienda alla fornitura di vestiario uniforme al personale, aveva creato una obbligazione di natura retributiva, il cui inadempimento giustificava il risarcimento del danno).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)