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Sez. L, Sentenza n. 4997 del 28/08/1980 (Rv. 408868 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - ATTUAZIONE - CRITERI - VALUTAZIONE COMPLESSIVA - OMISSIONE - LICENZIAMENTO IN CONSIDERAZIONE DELLO STATO DI SALUTE E DELLA CIRCOSTANZA DELLA OCCUPAZIONE LAVORATIVA DI ALTRI MEMBRI DELLA FAMIGLIA DEL LAVORATORE - ILLEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1980-08-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/408868-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - ATTUAZIONE - CRITERI - VALUTAZIONE COMPLESSIVA - OMISSIONE - LICENZIAMENTO IN CONSIDERAZIONE DELLO STATO DI SALUTE E DELLA CIRCOSTANZA DELLA OCCUPAZIONE LAVORATIVA DI ALTRI MEMBRI DELLA FAMIGLIA DEL LAVORATORE - ILLEGITTIMITA.*

A norma dell'art 2 lettera e) dell'accordo interconfederale 10 dicembre 1950, reso obbligatorio erga omnes con DPR 14 luglio 1960 n 1019, il quale stabilisce che l'imprenditore, che proceda, alle condizioni previste dall'art 1 dello stesso accordo, ad una riduzione del personale dell'azienda, deve tenere conto, nella identificazione dei lavoratori da licenziare, dei seguenti criteri in concorso fra loro: esigenze tecniche e di rendimento, anzianita, carichi di famiglia, situazione economica - il 'rendimentò di cui alla clausola si riferisce a quello astrattamente conseguibile nell'espletamento normale delle mansioni e reputato non piu necessario per l'Esercizio dell'impresa. Viola, pertanto, la richiamata disposizione il datore di lavoro che, senza procedere ad una complessiva valutazione della posizione del lavoratore licenziato, in relazione a tutti i previsti criteri di scelta, motivi il licenziamento 'al fine di soddisfare le esigenze tecniche e produttive dell'aziendà, in considerazione dello stato di salute del medesimo ostativo di un suo apporto lavorativo e della circostanza dell'occupazione lavorativa di altri membri della famiglia del lavoratore. (V 1270/79, mass n 397504).*

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 20/12/1950, DPR 14/07/1960 num. 1019 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)