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Sez. 2, Sentenza n. 3328 del 06/04/1987 (Rv. 452377 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - RAPPORTO CON LE IMPUGNAZIONI PRINCIPALI - IMPUGNAZIONE RIGUARDANTE LE SPESE DI CAUSA - NATURA AUTONOMA O INDIPENDENTE - RIFERIMENTO ALLA CONCRETA RITRAZIONE PROCESSUALE - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1987-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452377-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - RAPPORTO CON LE IMPUGNAZIONI PRINCIPALI - IMPUGNAZIONE RIGUARDANTE LE SPESE DI CAUSA - NATURA AUTONOMA O INDIPENDENTE - RIFERIMENTO ALLA CONCRETA RITRAZIONE PROCESSUALE - NECESSITÀ.*

Per stabilire se un appello (o un ricorso) incidentale riguardante le spese di causa sia o meno autonomo rispetto a quello principale, occorre riferirsi alle concrete situazioni processuali: pertanto, ricorre l'ipotesi di impugnazione autonoma, soggetta ai termini ordinari previsti dagli artt. 325 e 327 cod. proc. civ. allorquando l'appellante incidentale sia stato condannato in primo grado all'integrale rimborso delle spese, e l'appello principale della altra parte, sia relativo al merito, sicché non possa spiegare alcuna influenza su detta statuizione, con la conseguente impossibilità di rimettere in discussione la stessa (ormai passata in giudicato) a mezzo di una impugnazione tardiva, mentre ricorre, l'ipotesi di impugnazione dipendente, svincolata dai termini brevi quando l'appellante incidentale, in seguito a soccombenza reciproca, sia stato condannato in primo grado al rimborso parziale delle spese e l'altra parte abbia proposto appello principale per chiedere l'accoglimento integrale delle proprie domande di merito, essendo così rimesso in discussione anche il capo della sentenza, conseguenziale ed accessorio, relativo alle spese di causa. (V 5198/86, mass n 447805; (V 6904/86, mass n 449012; (V 7380/86, mass n 449435; (V 1602/84, mass n 433679; (V 2899/82, mass n 420794).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 342

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)