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Sez. 3, Sentenza n. 10673 del 22/07/2002 (Rv. 556042 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE (POTERI DEL GIUDICE) | Impresa designata ex art. 20 legge 990/1969 - Contestazione dell'obbligo di risarcire i danni - Accadimento del sinistro in regione diversa da quella presa in considerazione per la designazione - Questione processuale attinente al difetto di "legitimatio ad causam" - Configurabilità - Esclusione - Questione di merito, implicante accertamenti di fatto - Conseguenze - Proponibilità per la prima volta in Cassazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556042-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE (POTERI DEL GIUDICE)

La contestazione sollevata da un'impresa di assicurazione citata per la responsabilità civile, dell'obbligo di liquidare i danni derivati da un sinistro stradale, per non essersi il medesimo verificato nella regione per la quale essa è stata designata ai sensi dell'art. 20, secondo comma, della legge 24 dicembre 1969 n. 990, con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, configura non già una questione processuale attinente al difetto di "legitimatio ad causam", ma questione di merito, che richiede accertamenti di fatto, come tale non prospettabile per la prima volta in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 20

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)