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Sez. 3, Sentenza n. 3639 del 08/04/1998 (Rv. 514371 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - PASSIVA | Titolarità passiva del rapporto controverso - Contestazione della parte - Carattere esclusivo - Rilevabilità d'ufficio e deducibilità per la firma volta in cassazione - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-04-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/514371-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - PASSIVA

La contestazione della titolarità passiva del rapporto controverso attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata, sicché non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, né può essere sollevata per la prima volta in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)