Sez. 3, Sentenza n. 3639 del 08/04/1998 (Rv. 514371 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - PASSIVA | Titolarità passiva del rapporto controverso - Contestazione della parte - Carattere esclusivo - Rilevabilità d'ufficio e deducibilità per la firma volta in cassazione - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - PASSIVA
La contestazione della titolarità passiva del rapporto controverso attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata, sicché non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, né può essere sollevata per la prima volta in sede di legittimità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)