diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 18067 del 26/11/2003 (Rv. 568487 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM | Nozione - Differenza con la titolarità della situazione sostanziale del rapporto giuridico controverso - Conseguenze.
Stato
decisa il 2003-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568487-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM

La "legitimatio ad causam", attiva e passiva (che si ricollega al principio di cui all'art. 81 cod. proc. civ., inteso a prevenire una sentenza "inutiliter data"), è istituto processuale riferibile al soggetto che ha il potere di esercitare l'azione in giudizio ed a quello nei cui confronti tale azione può essere esercitata, con conseguente facoltà, per il giudice, di verificarne la esistenza in ogni stato e grado del procedimento (salvo il formarsi di un giudicato interno circa la coincidenza dell'attore o del convenuto con i soggetti destinatari della pronuncia richiesta secondo la norma che regola il rapporto dedotto in giudizio). Da essa va distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva (sulla quale, invece, nessun esame di ufficio è consentito) del rapporto giuridico controverso, riferibile all'appartenenza soggettiva del medesimo, ed in ordine al quale si chiede al giudice di emettere una sentenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 81, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 99

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)