diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2653 del 05/02/2013 (Rv. 625058 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE | Esercizio dell'azione di riscatto - Necessità di esperimento anche nei confronti del coniuge dell'acquirente in regime di comunione legale - Sussistenza - Integrazione del contraddittorio - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2013-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625058-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE

In tema di riscatto agrario il conduttore di un fondo rustico deve esercitare, nel termine di decadenza, il riscatto del predetto fondo anche nei confronti del coniuge dell'acquirente, in regime di comunione legale dei beni, litisconsorte necessario, in quanto comproprietario. La tempestiva integrazione del contraddittorio nei confronti del comproprietario non chiamato in giudizio vale ad impedire ogni decadenza ed a rendere il retratto opponibile anche nei suoi confronti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Civ. art. 177, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)