diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 6879 del 14/03/2008 (Rv. 602223 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE | Esercizio dell'azione di riscatto - Necessità del suo esperimento anche nei confronti del coniuge dell'acquirente in regime di comunione legale - Sussistenza - Esercizio tempestivo dell'azione nei confronti del solo acquirente - Interruzione della decadenza - Esclusione - Integrazione del contraddittorio nei confronti del predetto coniuge nel termine assegnato - Ininfluenza sulla decadenza - Omessa menzione del coniuge dell'acquirente e del regime patrimoniale nell'atto di trasferimento e nella nota di trascrizione - Irrilevanza - Accertamento dello stato civile dell'acquirente e del regime patrimoniale con l'eventuale coniuge - Onere a carico del conduttore - Sussistenza.
Stato
decisa il 2008-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602223-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE

Il conduttore di un fondo rustico deve esercitare, nel termine di decadenza, il riscatto del predetto fondo anche nei confronti del coniuge dell'acquirente, in regime di comunione legale dei beni, litisconsorte necessario in quanto ne diviene automaticamente comproprietario, pur se nell'atto di trasferimento (e, conseguentemente, nella nota di trascrizione) non é menzionato; a tal fine egli ha l'onere di verificare tempestivamente i registri immobiliari e dello stato civile per accertare se l'acquirente sia coniugato e con quale regime patrimoniale, atteso che la decadenza non é interrotta né dall'esercizio dell'azione nei confronti di un solo coniuge, essendo la normativa della prescrizione applicabile soltanto dopo l'impedimento della decadenza, nè dalla tempestiva esecuzione dell'ordinanza di integrazione del contraddittorio nei confronti dell'altro coniuge, necessaria per l'ammissibilità dell'azione di riscatto ma ininfluente sul termine di decadenza spirato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Civ. art. 177, Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2964 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2967, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)