Sez. 2, Sentenza n. 3881 del 18/04/1987 (Rv. 452743 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITÀ (LIMITI DI) - DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE - ECCEZIONI - PERDITA INCOLPEVOLE DEL DOCUMENTO - ONERE DELLA PROVA.*
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITÀ (LIMITI DI) - DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE - ECCEZIONI - PERDITA INCOLPEVOLE DEL DOCUMENTO - ONERE DELLA PROVA.*
Per potersi invocare il disposto dell'art. 2724 n. 3 cod. civ. - che consente l'ammissione della prova per testimoni quando il contraente ha senza sua colpa perduto il documento scritto richiesto "ad probationem" o "ad substantiam" - occorre non solo dimostrare di averlo custodito in modo idoneo a ritrovarlo ma anche fornire la prova specifica e circostanziata di un evento, naturale o imputabile a terzi, che abbia determinato la perdita o la distruzione del documento medesimo. (V 1822/83, mass n 426664).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2724, Cod. Civ. art. 2725
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)