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Sez. 2, Sentenza n. 1822 del 11/03/1983 (Rv. 426664 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITÀ (LIMITI DI) - DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE - ECCEZIONI - PERDITA INCOLPEVOLE DEL DOCUMENTO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1983-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426664-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITÀ (LIMITI DI) - DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE - ECCEZIONI - PERDITA INCOLPEVOLE DEL DOCUMENTO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO - CRITERI.*

Perché possa ritenersi l'ipotesi della perdita incolpevole del documento (art. 2724 n. 3 cod. civ.), in relazione alla quale non opera il divieto della prova testimoniale dei contratti per i quali è richiesta la Forma scritta ad probationem o ad substantiam (art. 2725 cod. civ.), occorre che la condotta dell'interessato, rapportata alle particolari contingenze in cui la perdita (anche se dovuta ad opera di un terzo consegnatario del documento) ebbe a verificarsi, appaia immune da imprudenza e da negligenza, ciò che va accertato attraverso la dimostrazione di un fatto positivo, concretantesi nella prova di aver usato, nella custodia del documento, la diligenza del buon padre di famiglia. (nella specie, in cui si trattava della perdita di una scrittura privata affidata ad un notaio poi deceduto, la S.C. ha osservato che la diligenza della parte dovesse essere accertata non solo con riferimento al momento della consegna del documento al notaio, ma anche con riferimento al comportamento che la parte medesima aveva tenuto nella fase successiva al decesso del professionista).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2724 com. 3, Cod. Civ. art. 2725

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)