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Sez. 3, Sentenza n. 2017 del 01/03/1994 (Rv. 485507 - 01)

Prova civile - Testimoniale - Limiti e divieti - Eccezioni - Perdita del documento | Da parte del contraente - Ammissibilità della prova - Condizioni - Mancanza di imprudenza o di negligenza - Necessità - Esclusione della colpa nella perdita del documento - Presupposto.
Stato
decisa il 1994-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485507-01

Prova civile - Testimoniale - Limiti e divieti - Eccezioni - Perdita del documento

Ai sensi dell'art. 2724 n. 3 cod. civ., per l'ammissibilità della prova testimoniale nel caso che il contraente abbia perduto il documento che gli forniva la prova, è necessario che la condotta del medesimo, rapportata alle circostanze nelle quali la perdita ebbe a verificarsi, si presenti immune dai caratteri della imprudenza e della negligenza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2724, Cod. Civ. art. 2725

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)