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Sez. 2, Sentenza n. 7270 del 06/12/1983 (Rv. 431866 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA - SUCCESSORE A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - LEGITTIMAZIONE - SUSSISTENZA - MANCATO INTERVENTO NEL GIUDIZIO DI MERITO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1983-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431866-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA - SUCCESSORE A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - LEGITTIMAZIONE - SUSSISTENZA - MANCATO INTERVENTO NEL GIUDIZIO DI MERITO - IRRILEVANZA.*

Il successore particolare nel diritto controverso ai sensi dello art. 111 cod. proc. civ. ha un diritto autonomo di impugnare la sentenza pronunziata nei confronti del suo dante causa ed è legittimato a proporre ricorso per Cassazione anche se non sia intervenuto nel giudizio di merito. (Conf 1848/82, mass n 419693).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)