Sez. 3, Sentenza n. 47432 del 05/11/2003 Ud. (dep. 11/12/2003) Rv. 226868 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Gestione dei rifiuti - Responsabilità del titolare di azienda - Fondamento - Individuazione.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
In tema di rifiuti, la responsabilità per la attività di gestione non autorizzata non attiene necessariamente al profilo della consapevolezza e volontarietà della condotta, potendo scaturire da comportamenti che violino i doveri di diligenza, per la mancata adozione di tutte le misure necessarie per evitare illeciti nella predetta gestione, e che legittimamente si richiedono ai soggetti preposti alla direzione dell'azienda. (In applicazione di tali principi la Corte ha ritenuto la responsabilità dei titolari di una impresa edile produttrice di rifiuti per il trasporto e lo smaltimento degli stessi, con automezzo di proprietà della società, in assenza delle prescritte autorizzazioni).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)