diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 562 del 23/01/1984 (Rv. 432797 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DEI DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - TERMINE - DECORRENZA - MANCATO CONSEGUIMENTO DELLA PENSIONE - RIFERIMENTO AL GIORNO IN CUI IL LAVORATORE HA RAGGIUNTO L'ETÀ PENSIONABILE - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1984-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432797-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DEI DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - TERMINE - DECORRENZA - MANCATO CONSEGUIMENTO DELLA PENSIONE - RIFERIMENTO AL GIORNO IN CUI IL LAVORATORE HA RAGGIUNTO L'ETÀ PENSIONABILE - NECESSITÀ.*

Nel caso di responsabilità (la quale è di natura contrattuale) per omissione della contribuzione assicurativa, il diritto del lavoratore al risarcimento dei danni soggiace alla prescrizione decennale, che inizia a decorrere nel momento in cui si è realizzato il danno cagionato dall'omissione e, pertanto, nel caso di mancato conseguimento della pensione, nel giorno in cui il lavoratore stesso ha raggiunto l'età pensionabile. (V 145/83, mass n 424954; (V 2048/82, mass n 419906; (V 6546/81, mass n 417387; (V 4178/81, mass n 414841; (V 4114/75, mass n 378435; (V 3226/62, mass n 254739).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)