Sez. L, Sentenza n. 8244 del 29/04/2004 (Rv. 572465 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE | Accordo regionale o provinciale derogatorio del trattamento economico e normativo stipulato a livello nazionale, reso esecutivo con decreto presidenziale - Nullità - Limiti - Accordo per la Provincia di Trento 17 aprile 1998 - Regolamentazione della professione di odontoiatra difforme da quella posta dal D.P.R. n. 484 del 1996 - Nullità.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE
In tema di rapporto di lavoro professionale svolto in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale, sono nulli, a norma dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, gli accordi sindacali stipulati a livello di regione o di provincia autonoma che recano modifiche al trattamento economico e normativo stabilito dall'accordo collettivo nazionale reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica, ove concernano materie esulanti da quelle espressamente rimesse dalle norme regolamentari del decreto alla fonte negoziale locale, nei limiti in cui ciò è consentito alla normazione secondaria dall'art. 8, primo comma, lettera e), del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo sostituito dal D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517; di conseguenza, è nullo l'art. 14 dell'accordo per la Provincia di Trento in data 17 aprile 1998, nella parte in cui, in relazione alla professione di odontoiatra, detta una regolamentazione del massimale di scelte e delle sue limitazioni diversa da quella recata dall'art. 25 D.P.R. 22 luglio 1996, n. 484, senza un'autorizzazione specifica.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 8 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 07/12/1993 num. 517 art. 9, DPR 22/07/1996 num. 484 art. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)