Sez. L, Sentenza n. 5524 del 09/09/1986 (Rv. 448041 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - RECESSO PER ECCESSIVA MORBILITÀ - PREVISIONE CONTRATTUALE DEL SOLO COMPORTO SECCO CON PROLUNGAMENTO IN CASO DI RICADUTA - DETERMINAZIONI GIUDIZIALI DEL COMPORTO PER SOMMATORIA CON TERMINE INTERNO PARI A QUELLO DEL COMPORTO SECCO TENENDO CONTO ANCHE DEI GIORNI NON LAVORATI E SENZA PROLUNGAMENTO PER RICADUTA - LEGITTIMITÀ - FATTISPECIE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - RECESSO PER ECCESSIVA MORBILITÀ - PREVISIONE CONTRATTUALE DEL SOLO COMPORTO SECCO CON PROLUNGAMENTO IN CASO DI RICADUTA - DETERMINAZIONI GIUDIZIALI DEL COMPORTO PER SOMMATORIA CON TERMINE INTERNO PARI A QUELLO DEL COMPORTO SECCO TENENDO CONTO ANCHE DEI GIORNI NON LAVORATI E SENZA PROLUNGAMENTO PER RICADUTA - LEGITTIMITÀ - FATTISPECIE.*
In tema di licenziamento per eccessiva morbilità, ove il contratto collettivo di categoria non preveda il comporto per sommatoria, ma solo quello secco con eventuale prolungamento in ipotesi di ricaduta nella medesima malattia, il giudice del merito - chiamato ad integrare secondo equità la norma pattizia - correttamente determina il termine interno del comporto per sommatoria come pari a quello del comporto secco, calcolato tenendo conto (salvo che diversamente risulti dal contratto stesso) anche dei giorni non lavorati (quali le festività o le giornate di sciopero) e senza incrementarlo del prolungamento per ricaduta, non essendo assimilabile la posizione del lavoratore affetto da ripetuti e discontinui episodi morbosi a quella del lavoratore colpito da un'unica ininterrotta malattia seguita da una ricaduta entro un determinato termine dalla ripresa del servizio. (nella specie il giudice del merito - chiamato ad integrare secondo equità l'art. 19 CCNL 16 luglio 1978 per i dipendenti da aziende metalmeccaniche a partecipazione statale - aveva identificato il comporto per le malattie brevi e reiterate, cosiddetto comporto frazionato come equivalente al comporto secco, l'unico espressamente previsto dal contratto collettivo, negando che potesse tenersi conto del prolungamento dello stesso per ricaduta che la norma contrattuale si riferiva soltanto all'ipotesi della ricaduta nella medesima malattia; la suprema Corte - nel confermare tale pronuncia - ha enunciato il suddetto principio di diritto). (Conf 3037/85, mass n 440747; (Conf 2330/85, mass n 440202; (contra 5296/83, mass n 430202, sulla seconda parte; (contra 1163/83, mass n 430953, sulla seconda parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Contr. Coll. 16/07/1978 num. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)