Sez. L, Sentenza n. 4096 del 09/07/1985 (Rv. 441618 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - MISURA DEI CONTRIBUTI - DETERMINAZIONE - CRITERI - ALLEVAMENTO AVICOLO - CARATTERE AGRICOLO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - MISURA DEI CONTRIBUTI - DETERMINAZIONE - CRITERI - ALLEVAMENTO AVICOLO - CARATTERE AGRICOLO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
Al fine della Determinazione della misura dei contributi relativi all'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, deve considerarsi agricola ogni attività che, gestita da un imprenditore agricolo, sia svolta in connessione, complementarietà od accessorietà con l'attività principale della coltivazione del fondo; al contrario ove le attività diverse da quella principale vengano svolte fuori dal quadro dell'impresa agricola e con una propria autonomia organizzativa e funzionale, debbono invece qualificarsi come industriali o commerciali. Pertanto, in ipotesi di allevamento avicolo, perché tale ulteriore attività possa rivestire carattere agricolo è necessario che sussista un rapporto di proporzionalità tale che l'allevamento non abbia un valore ed una struttura economica preminenti rispetto alla coltivazione del terreno. (nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice del merito che aveva ritenuto la natura agricola di un allevamento di 70.000 capi di pollame, solo per un quarto alimentati con i prodotti del fondo, delle dimensioni di 16 ettari). (V 1051/84, mass n 432114; (V 5376/83, mass n 430293; (V 4742/82, mass n 422711; (V 4893/80, mass n 408722).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 205 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 206, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 207
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)