Sez. 5, Sentenza n. 1976 del 22/04/1997 Cc. (dep. 14/05/1997) Rv. 208546 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - REVISIONE - CASI | Prova nuova - Nuova valutazione accertamento tecnico già espletato - Esclusione - Nuova perizia - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie: accertamento sul DNA.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - REVISIONE - CASI
La richiesta di revisione è inammissibile se fondata su una mera rinnovazione dell'accertamento tecnico già espletato nel giudizio di cognizione; è invece ammissibile se prospetta una perizia nuova per metodologia e conclusioni. (Fattispecie di accertamento sul DNA su formazioni pilifere, giudicato nuovo rispetto all'accertamento tricologico già espletato).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 com. 1 lett. C, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 630 com. 1 lett. C CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)