Sez. 3, Sentenza n. 3146 del 26/09/1969 (Rv. 343115 - 01)
MEDIAZIONE - PROVVIGIONE - DIRITTO DEL MEDIATORE - CONDIZIONI - RITROVAMENTO DEL CONTRAENTE - SEGNALAZIONE DELL'AFFARE - SUFFICIENZA - PRESUPPOSTO.*
MEDIAZIONE - PROVVIGIONE - DIRITTO DEL MEDIATORE - CONDIZIONI - RITROVAMENTO DEL CONTRAENTE - SEGNALAZIONE DELL'AFFARE - SUFFICIENZA - PRESUPPOSTO.*
Il diritto del mediatore alla provvigione sorge e matura allorche la conclusione dell'affare abbia avuto luogo per effetto di un concreto apporto causale tra l'attivita da lui prestata e l'accordo, giuridicamente rilevante, raggiunto dalle parti sull'affare mediato. Anche la semplice attivita consistente nel ritrovamento e nella indicazione dell'altro contraente o nella segnalazione dell'affare, legittima il diritto alla provvigione, sempre che la conclusione del negozio mediato costituisca il risultato utile e determinante della ricerca fatta dal mediatore e valorizzata dalle parti. (Conf 3160-68 massima 336070 1548-67 massima 328297).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1755
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)