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Sez. 2, Sentenza n. 3600 del 06/08/1977 (Rv. 387208 - 01)

MEDIAZIONE - PROVVIGIONE - SPETTANZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1977-08-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387208-01

MEDIAZIONE - PROVVIGIONE - SPETTANZA - CONDIZIONI.*

Il diritto del mediatore alla provvigione sorge quando il negozio sia concluso per effetto del suo intervento, quando cioe la conclusione dell'affare sia in relazione causale con l'opera da lui svolta. Perche sussista nesso di causalita tra l'attivita del mediatore e la conclusione dell'affare, agli effetti previsti dallo art 1755, primo comma, cod civ, non e necessario l'intervento del mediatore in tutte le fasi delle trattative sino all'accordo definitivo, essendo sufficiente che la conclusione dell'affare possa ricollegarsi all'opera da lui svolta per l'avvicinamento dei contraenti, con la conseguenza che, anche la semplice attivita consistente nel ritrovamento e nell'indicazione dell'altro contraente o nella segnalazione dell'affare, legittima il diritto alla provvigione, sempre che tale attivita costituisca il risultato utile di una ricerca fatta dal mediatore e poi valorizzata dalle parti. (Conf 3277/69, mass n 343302; (Conf 3146/69, mass n 343115).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1755

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)