Sez. 5, Sentenza n. 10553 del 19/06/1998 Ud. (dep. 07/10/1998) Rv. 211522 - 01
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE SENZA I REQUISITI PRESCRITTI | Revoca dell'autorizzazione - Atto ricettizio - Conseguenze.
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE SENZA I REQUISITI PRESCRITTI
Affinché la revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni da parte dell'istituto trattario, divenga operativa occorre che essa sia comunicata al traente a mezzo lettera raccomandata o con telegramma, con avviso di ricevimento e produce effetto nei confronti del destinatario dal momento della ricezione. Invero, la revoca rientra nel novero delle dichiarazioni ricettizie di cui all'art. 1334 cod. civ., in relazione alle quali opera la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., salva la prova contraria fornita dall'interessato.
Riferimenti normativi: Legge 15/12/1990 num. 386 art. 9 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1334 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)