Sez. 2, Sentenza n. 8400 del 20/06/2000 (Rv. 537844 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE | Eccezione riconvenzionale - Proposizione per la prima volta in appello nel vigore del testo originario dell'art. 345 cod. proc. civ. - Ammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE
L'eccezione riconvenzionale tendente ad ampliare il tema della controversia al solo fine di provocare il rigetto della domanda, può essere proposta per la prima volta in appello nella vigenza del testo originario dell'art. 345 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)