Sez. 1, Sentenza n. 18223 del 21/12/2002 (Rv. 559370 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE | Domanda riconvenzionale ed eccezione riconvenzionale - Criteri distintivi - Eccezione riconvenzionale - Proposizione per la prima volta in appello - Nel vigore del testo originario dell'art. 345 cod. proc. civ. (applicabile nei giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995) - Ammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE
A differenza della domanda riconvenzionale (con la quale il convenuto, traendo occasione dalla domanda avanzata nei suoi confronti, chiede un provvedimento giudiziale a sè favorevole, che gli attribuisca beni determinati in contrapposizione a quelli richiesti con la domanda principale), l'eccezione riconvenzionale (la quale esprime una richiesta che, pur rimanendo nell'ambito della difesa, amplia il tema della controversia, senza tuttavia tendere ad altro fine che non sia quello della reiezione della domanda, opponendo al diritto fatto valere dall'attore un diritto idoneo a paralizzarlo) può essere proposta per la prima volta in appello nella vigenza del testo originario dell'art. 345 cod. proc. civ., il cui disposto, secondo quanto prevede la disciplina transitoria dettata dall'art. 90 della legge 26 novembre 1990, n. 353 (come modificato e sostituito dall'art. 9 del D.L. 18 ottobre 1995, n. 432, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 534), continua ad applicarsi ai giudizi in corso - da identificare con riferimento alla pendenza del giudizio di primo grado - alla data del 30 aprile 1995.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 90 CORTE COST., Decreto Legge 18/10/1995 num. 432 art. 9 CORTE COST., Legge 20/12/1995 num. 534 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)