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Sez. 1, Sentenza n. 956 del 26/01/1995 (Rv. 490006 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE | Domanda riconvenzionale ed eccezione riconvenzionale - Criteri distintivi - Proposizione per la prima volta in appello - Rispettiva disciplina.
Stato
decisa il 1995-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490006-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE

L'elemento distintivo tra la domanda riconvenzionale, che rientra nel divieto dello "ius novorum" sancito dall'art. 345 cod. proc. civ., e l'eccezione riconvenzionale, la quale può invece essere proposta per la prima volta nel giudizio d'appello, consiste nel fatto che con quest'ultima vengono avanzate richieste che, pur rimanendo nell'ambito della difesa, ampliano il tema della controversia, senza tuttavia tendere ad altro fine che non sia quello della reiezione della domanda, opponendo al diritto fatto valere dall'attore un diritto idoneo a paralizzarlo, mentre con la prima il convenuto, traendo occasione dalla domanda avanzata nei suoi confronti, chiede un provvedimento giudiziale a sè favorevole, che gli attribuisca beni determinati in contrapposizione a quelli richiesti con la domanda principale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)