Sez. 3, Sentenza n. 5423 del 21/11/1978 (Rv. 395182 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - USO DELLA COSA LOCATA - INNOVAZIONI INCIDENTI SULLA NATURA O LA DESTINAZIONE DELLA COSA IN RELAZIONE ALL'INTERESSE DEL LOCATORE - DIVIETO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO A SEGUITO DI IMMUTAZIONE DELLA COSA LOCATA - CONDIZIONI.*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - USO DELLA COSA LOCATA - INNOVAZIONI INCIDENTI SULLA NATURA O LA DESTINAZIONE DELLA COSA IN RELAZIONE ALL'INTERESSE DEL LOCATORE - DIVIETO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO A SEGUITO DI IMMUTAZIONE DELLA COSA LOCATA - CONDIZIONI.*
Il conduttore, tenuto a servirsi della cosa locata con la diligenza del buon padre di famiglia, ha l'Obbligo-indipendente da quello di restituire la cosa, al termine del rapporto, nello stesso stato in cui l'ha ricevuta - di non eseguire innovazioni che alterino la natura o la destinazione della cosa stessa, in relazione all'interesse del locatore, sicche la risoluzione del contratto per inadempimento puo essere pronunciata soltanto quando l'immutazione della cosa locata alteri l'equilibrio del rapporto in pregiudizio del locatore.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1587
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)