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Sez. 3, Sentenza n. 390 del 21/01/1986 (Rv. 444000 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - USO DELLA COSA LOCATA - REQUISITI - DIRITTI DEL LOCATORE NEL CORSO DELLA LOCAZIONE.*
Stato
decisa il 1986-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444000-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - USO DELLA COSA LOCATA - REQUISITI - DIRITTI DEL LOCATORE NEL CORSO DELLA LOCAZIONE.*

L'Obbligo del conduttore, stabilito dall'art. 1587 n. 1 cod. civ., di osservare la diligenza del buon padre di famiglia nell'usare della cosa locata secondo la sua destinazione e di non alterarne unilateralmente lo stato, è sempre operante nel corso della locazione, indipendentemente dall'altro Obbligo, imposto dall'art. 1590 cod. civ., di restituire la cosa locata, al termine del rapporto, nello stesso stato in cui venne consegnata. Conseguentemente il locatore ha diritto di esigere in ogni tempo l'osservanza dell'obbligazione di cui all'art. 1587 n. 1 cod. civ., stante il suo interesse a vedere conservata la cosa nello stato in cui venne affidata al conduttore. (V 2794/84, mass n 434827; (V 3994/83, mass n 428937; (V 57/80, mass n 403431; (V 5423/78, mass n 395182).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1587, Cod. Civ. art. 1590

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)