Sez. 1, Sentenza n. 13531 del 11/11/1998 Ud. (dep. 22/12/1998) Rv. 212357 - 01
PROCEDIMENTO PRETORILE (COD. PROC. PEN. 1988) - DECRETO DI CITAZIONE - REQUISITI - ENUNCIAZIONE DEL FATTO | Mancanza - Nullità - Regime - Nullità relativa - Conseguenze in tema di rilevabilità.
PROCEDIMENTO PRETORILE (COD. PROC. PEN. 1988) - DECRETO DI CITAZIONE - REQUISITI - ENUNCIAZIONE DEL FATTO
La nullità del decreto di citazione a giudizio per la mancata enunciazione del fatto oggetto dell'imputazione, prescritta per il giudizio pretorile dall'art. 555, comma 1 lett. C cod. proc. pen., deve ritenersi sanata qualora non sia stata dedotta entro il termine posto a pena di decadenza. Infatti, poiché l'osservanza di tale disposizione non attiene né all'intervento dell'imputato, né alla sua assistenza o rappresentanza, la nullità sancita dal comma 2 dell'art. 555 citato non può classificarsi tra quelle di ordine generale ex art. 178 lett. C, bensì tra quelle relative, ex art. 181 cod. proc. pen., con la conseguenza che essa deve essere dedotta entro il termine previsto dall'art. 491 comma primo stesso codice, ovvero subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 181 com. 1 n. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 181 com. 1 n. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 182 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 491 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 491 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 555 com. 1 lett. C CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 555 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 555 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 555 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)