Sez. 3, Sentenza n. 3936 del 04/04/1995 (Rv. 491621 - 01)
PROVA CIVILE - CONTEGNO PROCESSUALE E DICHIARAZIONI DELLE PARTI | Richiesta da parte dell'attore di restituzione di una somma - Comportamento processuale del convenuto che non nega di averla ricevuta ma deduca la legittimità dell'erogazione - Valutazione da parte del giudice - Condanna generica del convenuto alla restituzione - Sufficienza.
PROVA CIVILE - CONTEGNO PROCESSUALE E DICHIARAZIONI DELLE PARTI
Qualora, a fronte di una richiesta di restituzione di somma che si assuma indebitamente erogata il convenuto non ne contesti la ricezione limitandosi a dedurre la legittimità dell'erogazione stessa, tale comportamento processuale può essere ritenuto idoneo dal giudice di merito, in base al principio del libero convincimento nella valutazione delle risultanze processuali, a dimostrare l'effettività dell'erogazione ai fini di una pronunzia di condanna generica alla restituzione, salva la prova dell'effettivo ammontare della somma da restituirsi, nel separato giudizio sul "quantum debeatur".
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)