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Sez. 5, Sentenza n. 13230 del 09/06/2009 (Rv. 608562 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Ente locale - Rappresentanza processuale nel giudizio di merito - Dirigente dell'ufficio tributi o titolare della posizione organizzativa di appartenenza di detto ufficio - Spettanza - Delega a funzionario - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2009-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608562-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, l'art.3-bis, comma 1, del d.l. n. 44 del 2005, convertito con modificazioni nella legge del 2005 n. 88 ed applicabile ai processi in corso in forza del successivo comma 2, nel sostituire il comma 3 dell'art. 11 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ha attribuito la rappresentanza processuale dell'ente locale nel giudizio di merito al dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, in mancanza di tale figura, al titolare della posizione organizzativa comprendente detto ufficio, e tale dirigente, con apposita determinazione, può delegare un funzionario dell'unità organizzativa da lui diretta a sottoscrivere e presentare l'impugnazione quale assistente dell'ente locale, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 11, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 15 com. 2 n. 2 CORTE COST., Decreto Legge 31/03/2005 num. 44 art. 3 bis, Legge 31/05/2005 num. 88 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)