Sez. L, Sentenza n. 1634 del 10/03/1986 (Rv. 444993 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - SPOSTAMENTO DEL LAVORATORE A MANSIONI EQUIVALENTI A QUELLE PROPRIE DELLA QUALIFICA POSSEDUTA - LIVELLO RETRIBUTIVO RAGGIUNTO - PERSISTENZA - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - SPOSTAMENTO DEL LAVORATORE A MANSIONI EQUIVALENTI A QUELLE PROPRIE DELLA QUALIFICA POSSEDUTA - LIVELLO RETRIBUTIVO RAGGIUNTO - PERSISTENZA - CONDIZIONI.*
Ai sensi dell'art. 2103 (nuovo testo) cod. civ., il lavoratore può essere spostato soltanto a mansioni equivalenti a quelle proprie della qualifica in atto posseduta, con l'ulteriore garanzia che il livello retributivo deve rimanere congruo alla posizione raggiunta. Al fine di accertare se detto principio sia osservato, l'indagine da compiere è se e quali emolumenti corrisposti, oltre la paga base, al lavoratore, in relazione alle mansioni assegnate, siano effettivamente e per la loro natura causalmente collegati con la specifica qualità o modalità di dette mansioni, essendo essi, in caso positivo, parti integranti della retribuzione assistita dalla garanzia d'irriducibilità; se, pertanto, lo specifico compenso è connesso con la specifica qualità soggettiva della mansione, che come tale prescinde dalle concrete modalità della prestazione e dalle sue eventuali caratteristiche ambientali, e se dunque possa ritenersi collegato non tanto a queste quanto alla qualifica ed al contenuto di professionalità che essa sottende, il compenso stesso non sarà sottraibile, ma continuerà a far parte del livello retributivo raggiunto. (V 2950/82, mass n 420854; (V 4917/83, mass n 429805).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)