Sez. L, Sentenza n. 2346 del 05/03/1987 (Rv. 451535 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - RETRIBUZIONE - IN GENERE - MUTAMENTO DI MANSIONI COMPORTANTE UNA RETRIBUZIONE TABELLARE INFERIORE - IRRIDUCIBILITÀ DELLA ORIGINARIA RETRIBUZIONE - LIMITI - INDENNITÀ DI TURNO CORRISPOSTA IN BASE ALLE PRECEDENTI MANSIONI - SPETTANZA ANCHE PER LE NUOVE MANSIONI - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - RETRIBUZIONE - IN GENERE - MUTAMENTO DI MANSIONI COMPORTANTE UNA RETRIBUZIONE TABELLARE INFERIORE - IRRIDUCIBILITÀ DELLA ORIGINARIA RETRIBUZIONE - LIMITI - INDENNITÀ DI TURNO CORRISPOSTA IN BASE ALLE PRECEDENTI MANSIONI - SPETTANZA ANCHE PER LE NUOVE MANSIONI - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
In ipotesi di legittimo mutamento di mansioni (ritenute, ex art. 2103 cod. civ., equivalenti a quelle precedentemente esercitate), cui corrisponda una retribuzione tabellare inferiore a quella anteriormente percepita, il lavoratore ha diritto a conservare la maggiore retribuzione acquisita: fermo restando che tale irriducibilità della originaria retribuzione riguarda solo gli emolumenti collegati con la specifica qualità delle mansioni di provenienza e non quelli solo occasionalmente connessi all'anteriore posizione di lavoro, in quanto riferibili a condizioni o modalità di espletamento della prestazione, contingenti, precarie e mutevoli. Pertanto, in presenza di una indennità di turno, corrisposta in base alle precedenti mansioni, al fine di stabilire se la stessa spetta anche per le nuove mansioni, il giudice deve accertare la funzione che, nello specifico rapporto di lavoro, le parti del relativo contratto individuale o la contrattazione collettiva applicabile al rapporto stesso abbiano inteso attribuire all'indennità in relazione diretta e normale, o meno, alla peculiare qualità propria delle mansioni in precedenza assegnate. (Conf 1634/86, mass n 444993, sulla prima parte; (Conf 4917/83, mass n 429805, sulla prima parte; (Conf 1619/83, mass n 426454, sulla seconda parte; (Conf 191/81, mass n 410600, sulla seconda parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)