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Sez. L, Sentenza n. 10197 del 18/10/1997 (Rv. 508978 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Opposizione ad ordinanza ingiunzione - Normativa inerente il rito del lavoro - Applicabilità - Condizioni - Giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione emessa dall'Ispettorato del lavoro per la violazione del t.u infortuni e malattie professionali 30 giugno 1965 n. 1124 - Applicabilità del rito del lavoro - Esclusione - Disciplina del rito civile ordinario - Applicabilità - Condizioni - Limitazione agli aspetti non regolati dagli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981 n. 689 - Compiuta ed esaustiva disciplina dell'ammissione dei mezzi di prova ex art. 23 delle 689 - Criteri - Ampia discrezionalità del giudice e assenza di termini perentori o di sanzioni di decadenza a carico delle parti - Conseguenze - Prova testimoniale ammessa d'ufficio - Risultanze - Considerazione - Necessità - Mancata deduzione di prova testimoniale nell'atto introduttivo dell'opposizione - Ininfluenza.
Stato
decisa il 1997-10-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/508978-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione l'applicabilità della normativa inerente il rito del lavoro riguarda le ipotesi in cui l'ordinanza ingiunzione sia stata emessa in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, mentre nel caso di ordinanza ingiunzione non concernente la suddetta materia (quale quella emessa dall'Ispettorato del lavoro per violazioni del t.u infortuni e malattie professionali approvato il 30 giugno 1965 n. 1124, consistenti nella mancata istituzione dei libri paga e matricola, nella mancata vidimazione di tali libri e nell'omessa registrazione in essi di lavoratori dipendenti) trovano applicazione, limitatamente per gli aspetti non regolati dagli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981 n. 689, le disposizioni del rito civile ordinario. Pertanto, rinvenendosi nel suddetto articolo 23 della legge n. 689 una compiuta ed esaustiva disciplina dell'ammissione dei mezzi di prova, con previsione al riguardo di un ' ampia discrezionalità del giudice e con assenza di termini perentori o di sanzione di decadenza a carico delle parti, le risultanze della prova testimoniale ammessa d'ufficio non possono non essere tenute presenti dal giudice sol perché l'opponente, nell'atto introduttivo, ha omesso la formulazione di ogni richiesta istruttoria.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)